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Regolamento Aziendale
A.A.T.V. OR 02
Art.1 Nell'ambito dell'azienda agrituristico venatoria Coop. 9 maggio a.r.l. sarà consentita esclusivamente l'attività' venatoria controllata e a pagamento ai sensi e con le modalità previste dal presente regolamento aziendale (Art.36, comma 1 della L. R. N° 23 del 1998).
Art.2 All'interno dell'azienda Agrituristico Venatoria Coop. 9 maggio a.r.l. durante l'esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica naturale o immessa appartenenti alle seguenti specie (art. 48 L.R. n° 23 del 1998).
Mammiferi
Lepre sarda (Lepus capensis)
Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
Volpe (Vulpes vulpes)
Cinghiale (Sus scrofa)
Uccelli
Stanziali
Pernice sarda (Alectoris barbara)
Migratori
Pavoncella (Vanellus vanellus)
Beccaccino (Gallinago gallinago)
Beccaccia (Scolopax rusticola)
Colombaccio (Columba palumbus)
Tortora selvatica (Streptopelia turtur)
Allodola (Alauda arvensis)
Merlo (Turdus merula)
Cesena (Turdus pilaris)
Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
Tordo sassello (Turdus iliacus)
Frullino (Lymnocryptes minimus)
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
Ghiandaia (Garrulus glandaris)
Art.3 E' vietato il prelievo venatorio delle specie di mammiferi e di uccelli non compresi nell'elenco del precedente articolo, oltre che di quelle comprese nell'allegato di cui al comma 3 dell'articolo 5 della Legge Reg. n° 23del 1998.
Art.4 L'attività venatoria all'interno dell'azienda si potrà esercitare tutti i giorni sia feriali che festivi a partire dal 1 luglio fino al 31 marzo dell'anno successivo. Inoltre l'attività di addestramento e allenamento cani nella ZAC istituita all'interno dell'Azienda si potrà esercitare dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo così come previsto dal comma 2, art. 36 della L.R. 23/98
I cacciatori muniti di regolare autorizzazione di porto di fucili per uso di caccia, anche se non in possesso dell'autorizzazione regionale potranno cacciare le specie stanziali di allevamento e le specie di passo allevate e immesse dall'azienda come la quaglia. (art. 36-37-45-48 della L. R. n° 23 del 1998).
Per la selvaggina naturale di passo e per la volpe sull'attività venatoria all'interno dell'azienda verrà esercitata secondo le modalità e le limitazioni previste dalla L. R. n°23/98 e dal calendario venatorio e solo da cacciatori muniti dell'autorizzazione regionale, senza il pagamento dei capi abbattuti.
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Art.5 L'attività venatoria all'interno dell'azienda è consentita con fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi a ripetizione e semiautomatico con caricatore contenenti non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12.
Art.6 I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
Art.7 Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Art.8 Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite della licenza di porto di fucile per uso di caccia e dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45 della legge regionale N° 23 del 98.
Art.9 Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani fatta eccezione per i cani da seguito durante la battuta alla volpe e al cinghiale.
Art.10 Per esercitare attività venatoria all'interno dell'azienda il cacciatore deve avere i seguenti requisiti:
1) compiuto il diciottesimo anno di età;
2) conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia ed essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
3) aver ottenuto l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45 legge regionale N° 23 del 98 se vuole esercitare la caccia sulla selvaggina naturale di passo;
4) avere una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili alla attività venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali indicati dall'articolo 12, commi 8 e 9, della Legge n.157 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.11 I cacciatori singoli o a gruppi non potranno esercitare l'attività venatoria all'interno dell'azienda se non accompagnati da persone esperte dell'azienda stessa.
Art.12 La vigilanza per il rispetto del presente regolamento e sull'applicazione della legge all'interno dell'azienda sarà affidata a delle guardie giurate.
In caso in cui si renda necessario, gli organismi dell'azienda chiederanno come previsto dalla legge l'intervento del corpo forestale e vigilanza della Regione Sardegna, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, delle guardie municipali, urbane e campestri, dei barracelli, a tutte queste figure è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito dell'azienda durante nel momento in cui esercitano le loro azioni.
Art.13 Per tutto ciò che non è completato nel regolamento, si fa riferimento alle leggi regionali e nazionali.
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